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Cancellazione o Variazione anagrafica

Normativa di riferimento

  • L. 1228/1954
  • DPR 223/1989
 

 

COSA È LA CANCELLAZIONE

È il procedimento di cancellazione di soggetti iscritti nell'anagrafe della popolazione residente non più dimoranti abitualmente all'indirizzo.
Qualunque persona che sia a conoscenza di una situazione di irreperibilità può effettuare la segnalazione presentato opportuna ISTANZA.
Si definisce irreperibile una persona che si allontana dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo, senza dare notizia del suo trasferimento in altro Comune o all'Estero e della quale non sia possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici, anche d'ufficio.

COSA È LA VARIAZIONE D'UFFICO

È il procedimento di Variazione d'ufficio di soggetti iscritti nell'anagrafe della popolazione residente non più dimoranti abitualmente all'indirizzo registrato ma presso altro indirizzo all'interno dello stesso comune o presso altro comune.
Qualunque persona che sia a conoscenza di una situazione di variazione residenza può effettuare la segnalazione presentato opportuna ISTANZA.


TEMPI

La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di valutare la situazione ed effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa anagrafica e decidere gli atti da adottare.
In particolare saranno predisposti gli accertamenti che saranno opportunamente intervallati e ripetuti nel tempo.

Il procedimento di cancellazione si conclude non prima di 365 giorni dalla data di avvio del procedimento.
Alla fine del procedimento l'Ufficiale d'Anagrafe procede alla cancellazione per irreperibilità.

Il procedimento di variazione anagrafica si conclude al termine degli opportuni controlli, verifiche e acquisizione agli atti anche delle controdeduzione apportate dall'interessato.
Alla fine del procedimento l'Ufficiale d'Anagrafe procede alla variazione d'ufficio della residenza.

La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Anagrafe.