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Certificati Anagrafici

Il rilascio di certificati anagrafici (art. 33 del D.P.R. 223/1989) e di certificati ed estratti degli atti dello stato civile (artt. 106 e 107 D.P.R. 396/2000) viene effettuato in tempo reale agli sportelli dell'ufficio anagrafe a fronte di richiesta scritta contenente le generalità del richiedente, quelle della persona cui si riferisce il certificato e l'uso al quale è destinato ai fini dell'accertamento del regime fiscale cui deve essere assoggettato ai sensi del D.P.R. 642/1972.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l'onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art.46 D.P.R. 445/2000) o attraverso i Moduli di Autocertificazione Telematica.

Dunque il Cittadino potrà procedere in AUTOCERTIFICAZIONE per : residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

Ciò significa che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all'ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico.

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici potranno essere richieste nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art.2, D.P.R. 445/2000). 

CERTIFICATI STATO CIVILE


I certificati ed estratti degli atti dello stato civile (artt. 106 e 107 D.P.R. 396/2000) sono ESENTI sia dall'imposta di bollo che dai diritti di segreteria e possono essere richiesti da chiunque, allegando fotocopia del proprio documento di identità, sia allo sportello che tramite mail agli indirizzi : servizidemografici@comune.cori.lt.it  o statocivilecomunedicori@pec.it .
I certificati di stato civile attestano quei dati desumibili dai registri di stato civile, in particolare:

  • certificato di nascita (da cui risulta luogo e data di nascita);
  • certificato di morte (da cui risulta luogo e data di morte, oltre alla residenza e allo stato civile);
  • certificato di matrimonio (da cui risulta luogo e data di matrimonio);
  • estratto per riassunto dell'atto di nascita (con i dati del certificato di nascita completati da eventuali annotazioni), a richiesta ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 si possono indicare anche paternità e maternità;
  • estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (con i dati del certificato di matrimonio completati da eventuali annotazioni);
  • estratto per riassunto dell'atto di morte (con i dati del certificato di morte completato dall'ora della morte).

Il certificato ha validità 6 mesi, ma se dopo la scadenza i dati in esso contenuti non sono variati, gli interessati potranno dichiararlo in calce al certificato senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti Pubblici Servizi che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.

CERTIFICATI DA PRODURRE ALL'ESTERO.
Se l'estratto di stato civile deve essere consegnato all'estero in uno Stato che ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976, l'Ufficio di Stato Civile emetterà il documento su un modello convenzionale plurilingue, che esonera il richiedente da qualsiasi ulteriore formalità.
Negli altri casi, se si desidera che il documento mantenga validità legale a tutti gli effetti anche nello Stato estero, la firma del dipendente comunale potrebbe dover essere legalizzata o apostillata nell'apposito Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.
E' comunque sempre opportuno contattare previamente tale Ufficio per verificare se l'atto sia soggetto o meno a questa ulteriore formalità.

 

CERTIFICATI ANAGRAFICI

I registri anagrafici sono registri pubblici e le informazioni in essi contenuti sono accessibili secondo le modalità previste dalla legge (legge anagrafica n. 1228/1954, Regolamento anagrafico d.P.R. n.223/1989). In particolare l'art. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l'Ufficiale di Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Dal 02/08/2023 è possibile richiedere sul portale dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR), la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno, un certificato anagrafico in tempo reale, per sé o per un familiare, assolvendo la marca da bollo direttamente online.
Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione. L’attivazione di questa nuova funzionalità consente di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza più doversi recare allo sportello comunale.
Si ricorda che i certificati Anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
L'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta."
I medesimi certificati, tuttavia, possono essere rilasciati senza il pagamento dell'imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972 - recante l'elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta - o nei casi previsti da leggi speciali.
- Onlus e federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni (Art. 27 bis all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642)
- Società sportive (Art. 8 bis all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642)
- Uso processuale (Art. 18 d.P.R. 30.5.2002 n. 115 e Circ. Agenzia Entrate 14.8.2002 n. 70/E)
- Ctu nominato dal Tribunale o dal Pm; curatore fallimentare (Art. 16 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642)
- Uso interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (Art. 13 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642)
- Uso adozione, affidamento, tutela minori (Art. 13 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642 e art.82 l. 4.5.1983 n. 184)
- Uso separazione/divorzio (Art. 19 l. 6.3.1987 n. 74)
- Uso pensione estera (Art. 9 all. B Tabella d.p.r. 26.10.1972 n. 642)

Sono esenti dell'imposta i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile (cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte) e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.

Se il certificato che si richiede allo sportello è per un uso per la quale la legge ne prevede l’esenzione, sulla richiesta deve essere riportata la norma che prevede l’esenzione.

Le modalità per richiedere allo sportello un indirizzo di una persona o di una famiglia iscritta nell'anagrafe della popolazione sono le seguenti:

  • RICHIESTA DI CONFERMA DI UN INDIRIZZO GIÀ CONOSCIUTO DAL RICHIEDENTE :
    • non possono essere rilasciate informazioni per via telefonica
    • possono essere rilasciati certificati a seguito di motivata richiesta

SE IL RICHIEDENTE NON È L'INTERESSATO la richiesta va motivata e circostanziata. (Non si ritiene valida la motivazione "motivi personali").

RICHIESTA DI CERTIFICATO ALLO SPORTELLO : il certificato può essere richiesto secondo le modalità descritte di seguito:

  1. CERTIFICATI SOGGETTI A IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA:
     Deve essere presentata una richiesta scritta con allegata:
    • la carta d'identità del richiedente o del Legale Rappresentante, in caso di imprese/società;
    • marca da bollo euro 16,00: da consegnare allo sportello o allegare alla richiesta;
    • diritti di segreteria euro 0,70 (D.G.C  n. 57 del 12/05/2015);
  2. CERTIFICATI ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO MA SOGGETTI A DIRITTI DI SEGRETERIA:
    • Nella richiesta deve obbligatoriamente essere riportato l'uso a cui è destinato il certificato e la norma che prevede l'esenzione dall’imposta di bollo.
    • Deve essere presentata una richiesta scritta, allo sportello o all’indirizzo MAIL servizidemografici@comune.cori.lt.it  o PEC  statocivilecomunedicori@pec.it  , con allegata:
      • la carta d'identità del richiedente o del Legale Rappresentante, in caso di imprese/società;
      • diritti di segreteria euro 0,70 (D.G.C  n. 57 del 12/05/2015);
  3. CERTIFICATO ESENTE DA IMPOSTA E DIRITTI
    • nella richiesta deve obbligatoriamente essere riportato l'uso a cui è destinato e la norma che prevede l'esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo (Circolare del Ministero dell'Interno n. 12/1984). Chi ritiene di avere diritto all'esenzione ha l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede.
    • Deve essere presentata una richiesta scritta, allo sportello o all’indirizzo MAIL servizidemografici@comune.cori.lt.it  o PEC statocivilecomunedicori@pec.it  , con allegata:
      • la carta d'identità del richiedente o del Legale Rappresentante, in caso di imprese/società;

 

CASI PARTICOLARI 

CERTIFICATI PER NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI

(STUDI LEGALI) 

Come disposto dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziali, sono esenti dall'imposta di bollo sulla base di quanto previsto dall'art. l8 del d.P.R. n. 115/2002.

Tali certificati sono comunque soggetti al pagamento dei diritti di segreteria ( € 0,70  caduno ) (D.G.C  n. 57 del 12/05/2015); 

La richiesta deve essere presentata per iscritto allo sportello o tramite PEC all’indirizzo : statocivilecomunedicori@pec.it  ,  allegando un documento di riconoscimento e i diritti di segreteria il cui versamento di € 0,70 per ogni certificato richiesto può essere eseguito: 

CERTIFICATI RICHIESTI DA SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI

(CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE) 

Certificati anagrafici richiesti da agenzie di recupero crediti che lo richiedono in qualità di esercenti di pubblico servizio, devono presentare:

  • richiesta scritta, con allegata la carta d'identità del richiedente o del Legale Rappresentante della società;
  • nella richiesta deve essere indicato in modo esplicito che operano per conto di un Ente pubblico in qualità di concessionari della riscossione e richiamare l'art. 18 del d.L.gs. n. 112/1999.
     

In mancanza di tale precisazione si applicano le procedure previste per i soggetti privati, compresa la normativa sull'imposta di bollo.

 

 

Puoi trovare QUI tutte informazioni relative all'Ufficio Anagrafe del Comune di Cori.

Link Utili : ANPR ( Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente )

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