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Attestazione di Soggiorno Cittadini UE

Il D.Lgs. 30/2007, in vigore dall’11 aprile 2007, recepisce la direttiva europea 2004/38/CE  che all'art. 6, comma 1)  prevede che: “I Cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità”. 

Perciò: tutti i cittadini dell’Unione possono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Devono solo possedere un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

La direttiva fissa poi le condizioni alle quali deve attenersi ciascun cittadino dell’Unione per soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di un altro Stato membro; in questo caso lo Stato ospitante richiede ai cittadini dell’Unione l’iscrizione presso le Autorità competenti, la “registrazione” anagrafica è quindi il requisito richiesto dal legislatore europeo come “condizione” di regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari in uno dei Paesi U.E.

N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.

Un attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica è rilasciato immediatamente.

L'attestazione di regolarità del soggiorno ai sensi degli articoli 7, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 può essere richiesta contestualmente all'iscrizione anagrafica o successivamente e viene rilasciata alla conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica.

L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta  dal cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale e il suo soggiorno non è più subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

CHI PUO' RICHIEDERE LE ATTESTAZIONI

  • Chi è iscritto o richiede l'iscrizione anagrafica nel comune. L'iscrizione anagrafica é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
    • essere lavoratore subordinato o autonomo;
    • disporre per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale (vedi tabella in calce al modello di autocertificazione);
    • essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, da attestare con una dichiarazione, o con idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
    • essere familiare, come definito dall'articolo 2 del D.Lgs.30/2007, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, che si trova nelle condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).

Il cittadino dell'Unione già  lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

  • è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
  • è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività  lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità  allo svolgimento di attività  lavorativa
  • è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità  allo svolgimento di attività  lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità  di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
  • segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità  di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività  professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

QUANDO RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE :

  • attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: rilascio contestuale alla richiesta di residenza;
  • attestazione di regolarità  di soggiorno per i cittadini dell'unione europea: richiesta all'atto dell'iscrizione anagrafica o successivamente, rilascio entro 90 gg dalla richiesta;
  • attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea: richiesta in qualsiasi momento per chi ha sogggiornato legalmente almeno da 5 anni sul territorio nazionale 
    • nota bene:
      • al fine del calcolo dei 5 anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data dell'inizio di validità  del titolo di soggiorno permesso o carta di soggiorno già  posseduto dall'interessato, rilascio entro 30 gg dalla richiesta.

COME 
La richiesta deve essere redatta utilizzando i moduli presenti in questa pagina, con i seguenti costi:

  • Iscrizione Anagrafia;
  • Richiesta di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea;
    • DOCUMENTI DA ALLEGARE:
      • 2 marca da bollo da € 16,00
      • € 0,70 per i diritti di segreteria da versare tramite pagoPA
      • passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;
      • contratto di lavoro o lettera di assunzione;
      • eventuale precedente permesso di soggiorno, o attestazione di diritto di soggiorno rilasciata da altro comune;
      • se non in possesso dell'attestazione suddetta rilasciata da altro comune, il cittadino dell'Unione deve portare con sé
        • o il contratto di lavoro registrato all'INPS o al Centro per l'Impiego o le ultime buste paga
        • oppure i redditi del familiare di cui è a carico in Italia
        • oppure l'iscrizione a un corso di studi o di formazione professionale e i redditi del familiare di cui è a carico;
  • Richiesta di soggiorno permanente o Richiesta di Soggiorno Permanente con Minori per i cittadini dell'unione europea;
    • DOCUMENTI DA ALLEGARE :
      • 2 marca da bollo da € 16,00
      • € 0,70 per i diritti di segreteria da versare tramite pagoPA
      • Documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità italiana e passaporto o carta d'identità del proprio stato di appartenenza);
      • il contratto di lavoro registrato all'INPS o al Centro per l'Impiego o le ultime buste paga
      • Documenti che attestano il soggiorno legale e continuativo per 5 anni in Italia (permessi o carte di soggiorno rilasciati dalla Questura);
        • Il soggiorno legale si intende la presenza nel territorio nazionale del cittadino che abbia soddisfatto per almeno 5 anni le condizioni previste dalle norme.
        • La continuità del soggiorno non è compromessa dalla cancellazione dall’APR, in quanto se il cittadino dimostra, con prove certe, che egli non si è allontanato dal territorio nazionale, egli mantiene intatto il diritto di soggiorno permanente. La presenza sul territorio nazionale può essere anche autodichiarata.
        • Spetta al cittadino l’onere di dimostrare documentalmente il possesso dei requisiti. Nessuna disposizione richiede che il possesso dei requisiti per 5 anni debba essere riferito agli ultimi 5 anni. Il diritto di soggiorno permanente si matura se l’interessato ha posseduto i requisiti per un intervallo temporale di 5 anni continuativi, anche se al momento della richiesta i requisiti non sussistono.
        • La continuità del soggiorno non è pregiudicata:
          • da assenze che non superino i 6 mesi all’anno;
          • da assenze per l’assolvimento di obblighi militari;
          • da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).
            • In ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi.
      • Certificati che possono documentare le condizioni sufficienti per la maturazione anticipata del diritto del soggiorno permanente per se e per i propri familiari (per i casi descritti sopra).
        • Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni seil lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia;
        • il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
        • il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
        • il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
        • In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
        • Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
        • Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.
        • Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente nei casi dal n.1 al n.4 è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.
          • Il diritto al soggiorni permanete si perde a seguito dell’assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore ai 2 anni.consecutivi.
    • Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.
    • I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorni permanente, acquistano automaticamente il medesimo diritto a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale, pertanto anche al momento della nascita o immigrazione. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorni permanente dei genitori.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

  • Ha diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per oltre tre mesi e che si trova nella condizione documentata di lavoratore o suo familiare, o familiare di un cittadino italiano, o in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, o in stato di disoccupazione involontaria e registrato presso il Centro per l'impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale, o titolare di modello comunitario S1 (ex E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33).
  • Oltre i 5 anni di soggiorno, il cittadino dell’Unione Europea può fare richiesta della tessera sanitaria a tempo indeterminato.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI

  • Anche tramite auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 (calcolato sulla base del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale), se si chiede il ricongiungimento di un solo Familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari).
  • Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale.
  • Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
  • Il Comune può verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA TITOLARITÀ DI UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE SANITARIA
(se redatta in lingua straniera deve essere tradotta e legalizzata) avente le seguenti caratteristiche:

  • Deve essere valida in Italia;
  • Deve prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
  • Deve avere una durata annuale, con indicazione della decorrenza e della scadenza;
  • Deve indicare gli eventuali familiari coperti con il grado di parentela;
  • Deve indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso.
  • I pensionati soddisfano la condizione di disporre di un'assicurazione malattia completa se hanno diritto all'assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la loro pensione.
  • La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n.1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Circolare n. 19 del 6 aprile 2007
  • Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 14 e 16
  • Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
  • D.Lgs 32/2008
  • Circolare del ministero dell’interno 18/2009 (Linee guida)
  • D.L. 23.6.2011 n. 89 – convertito in L. 129/2011
  • Circolare del Ministero dell’interno 9/2012
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

 

 

 

Puoi trovare QUI tutte informazioni relative all'Ufficio Anagrafe del Comune di Cori.