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Autentiche da parte di Pubblico Ufficiale

AUTENTICA DI COPIA

L'autentica di copia è l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, della conformità di una copia con l'originale. La copia autenticata ha lo stesso valore dell'originale.

L'autentica di copia conforme può essere richiesta da chiunque, anche da persona diversa dall'interessato, e in Comune diverso da quello di residenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • documento di identità del richiedente
  • documento in originale e sua fotocopia riprodotta perfettamente in tutte le sue parti su cui apporre autentica di copia

COSTI

  • 1 marca da bollo da euro 16,00 (ogni 4 pagine del documento), tranne casi di esenzione
  • € 0,80 per diritti di segreteria tramite pagoPA
  • Sono esenti dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di conformità di copia da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o a gestori di Pubblici Servizi; per quelle da presentare ai privati l'imposta di bollo viene applicata o meno in base all'uso.

TEMPI

Rilascio immediato al momento della richiesta da parte del cittadino.

 

AUTENTICA DI FIRMA

L’autentica delle firme, o più precisamente delle sottoscrizioni, come indicato nell’art. 21 del d.P.R. 445/2000, non appartiene propriamente ai servizi demografici, bensì all’impiegato che viene incaricato dal Sindaco, che potrebbe essere l'impiegato di un qualsiasi ufficio comunale.

"Sottoscrizione” significa, in senso letterale, “scrivere sotto”. E’ quindi impossibile autenticare una sottoscrizione in bianco, dato che nel significato letterale del termine occorre che vi sia un qualcosa da sotto-scrivere, nonché per la necessità di verificare che l’autentica ricada nelle nostre competenze.

La firma deve essere apposta in presenza del funzionario, il quale deve identificare il sottoscrittore (per conoscenza personale o previa esibizione di un documento di identità valido), quindi attestare che la firma è stata apposta in sua presenza, che ha identificato il dichiarante indicando il modo con cui l’identità è stata accertata, quindi completando con il proprio nome e funzione, luogo e data, firma e timbro dell’ufficio.

Non occorre l'autentica per le istanze e dichiarazioni sostitutive che vengono presentate alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, anche in via telematica, dato che il primo comma prevede che l’autenticità sia garantita dalla copia di un documento di identità, secondo le indicazioni dell’art. 38, così come è valida la firma digitale, se presentate in forma telematica.

Lo stesso articolo 38 consente a tutti i dipendenti addetti al ricevimento di una pratica di autenticare la sottoscrizione, se non viene allegato il documento, ovviamente limitatamente alla pratica stessa. Se ci si rivolge quindi all’ASL piuttosto che all’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio Tecnico, l’impiegato che si occupa della nostra istanza può legalizzare la firma su quella specifica istanza, senza bisogno di incarichi particolari, in quanto già previsto del Legislatore.

Con la sentenza n. 19966 del 30 agosto 2013, la sez. III della Corte di Cassazione ha definito i limiti della competenza del funzionario, dato che “il potere di autenticazione del dipendente addetto dell’ufficio comunale non è generalizzato, ma è di volta in volta individuato dal legislatore”. La sentenza stabilisce che l’atto la cui sottoscrizione è stata autenticata da un funzionario non competente è nullo, per cui, di conseguenza, sono nulli tutti gli atti successivi basati su di esso. Questo errore all’origine ha chiaramente comportato un danno al dichiarante, danno del quale certamente è corresponsabile ma del quale potrebbe essere chiamato a rispondere anche il funzionario che ha compiuto un atto illegittimo, per il quale avrebbe dovuto opporre un rifiuto per incompetenza.

Limiti all’attività di legalizzazione
Secondo la nostra legislazione generale, l’autentica della sottoscrizione è di competenza dei NOTAI (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89). Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite.

Si possono autenticare le sottoscrizioni:

  • Degli atti relativi al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati e la costituzione di diritti di garanzia su di essi, ovvero pegni ed ipoteche.
  • Relative a quietanze liberatorie.
  • Sugli atti previsti dal Codice di Procedura Penale.
  • Su determinati atti relativi le adozioni.
  • Su dichiarazioni inerenti la sussistenza del debito.
  • Le firme in materia elettorale (art. 14 L. 53/1990, che estende anche al Sindaco e ad altri soggetti la competenza ad autenticare) o in materia di adozione (art. 31 lett. e) L. 184/1983).
  • Le istanze e dichiarazioni sostitutive rivolte a privati. Notiamo che “istanza”, in senso giuridico, è il documento col quale si chiede ad una PA di iniziare un iter amministrativo. Dato che, in questo caso, il c. 2 si riferisce specificamente a soggetti diversi dalla PA, il Legislatore deve necessariamente aver usato questo termine nel senso più generico di “richiesta”. Quindi sì all’autentica, ad esempio, su richieste rivolte a banche o assicurazioni.
    La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguarda invece “stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato” (d.P.R. 445/2000 art. 47), sia riferiti all’interessato stesso che ad altre persone.

L’incaricato del Sindaco può legalizzare atti rivolti alla Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi, se finalizzati alla riscossione da parte di terzi di benefici economici, ad esempio una delega a ritirare una pensione o un assegno di invalidità.

NON si possono quindi legalizzare :

  • Testi in lingua straniera ( salvo i testi accompagnati da una traduzione opportunamente legalizzata )
  • Scritture private
  • Dichiarazioni d'impegno
  • Dichiarazioni future
  • Procure
  • Deleghe
  • Diffide ad adempiere
  • Testamenti
  • Sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari
  • Autorizzazioni
  • Compravendite (fatti salvi i beni mobili registrati)
  • Rinunce

La firma su documenti o dichiarazioni indirizzate alla pubblica amministrazione non deve essere autenticata: il cittadino può firmare davanti al personale addetto al ricevimento della documentazione oppure inviare per posta, fax, PEC o e-mail, allegando fotocopia della sua carta di identità.

La firma viene autenticata solo su documenti indirizzati a privati o su documenti indirizzati a pubbliche amministrazioni ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (es. deleghe alla riscossione di pensione o di contributi economici, per cui cfr. art. 21 DPR 445/2000).

In questi due casi il cittadino deve obbligatoriamente firmare alla presenza del funzionario incaricato dal Sindaco (o del responsabile della procedura per la quale è richiesta l'autentica),  il quale procede all'autentica previa identificazione dell'interessato.
Il servizio è rivolto ai maggiorenni, italiani e non, regolarmente soggiornanti in Italia.

Per i minori: la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore.

Per gli interdetti: la firma deve essere apposta dal tutore.

 

Impedimenti alla firma

Le dichiarazioni di coloro che non possono firmare per impedimenti fisici o per analfabetismo sono rese dall'interessato al pubblico ufficiale, che dà atto dell'esistenza di un impedimento alla sottoscrizione.
In caso di impedimenti temporanei connessi allo stato di salute, le dichiarazioni possono essere fatte al pubblico ufficiale dal  coniuge o, in sua assenza, dei figli o, in mancanza di questi, di altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Se l'interessato è impossibilitato a muoversi, è necessario concordare con l'ufficio Anagrafe l'autentica di firma può essere effettuata al domicilio della persona. 
Documentazione da presentare da parte degli interessati:

Documento di identità valido.


COSTI

L'autenticazione è soggetta al pagamento dei diritti comunali € 0,80 da versare tramite pagoPA.

L'autentica di firme è soggetta a sempre soggetta all'imposta di bollo da € 16,00 , salvo i casi di esenzione da una norma di legge, che deve essere espressamente dichiarata dall'interessato/a all'atto della sottoscrizione.

Le autentiche di firma previste dalle procedure elettorali  (firma per referendum o per liste elettorali) sono esenti dal pagamento di marca da bollo. 
 

TEMPI

Rilascio immediato al momento della richiesta da parte del cittadino.
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa"

 

 

Puoi trovare QUI tutte informazioni relative all'Ufficio Anagrafe del Comune di Cori.