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Passaggio di proprietà di beni mobili registrati - Autentica di firma

L'autenticazione di firma per la vendita di un bene mobile registrato (nella maggior parte dei casi si tratta di un autoveicolo) può essere effettuato, oltre che al PRA, agli Sportelli Telematici dell'Automobilista (ACI e Agenzie di Pratiche Auto) e dai notai, anche presso i Servizi Demografici del Comune di Cori.

QUALI SONO I BENI MOBILI REGISTRATI

Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati:

  • Gli autoveicoli iscritti al PRA
  • Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione
  • Gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PERSONALMENTE DAL VENDITORE
1. Certificato di proprietà del bene mobile compilato o in assenza di questo il foglio complementare o CDPD-Certificato di Proprietà Digitale materializzato con allegato Modulo Atto di Vendita compilato ( NB. la firma va apposta di fronte all'ufficiale preposto all'autentica di firma )
2. Documento d'identità valido
3. Codice fiscale del venditore
4. Dati anagrafici dell'acquirente e C.F.
5. Marca da bollo da € 16,00
6. Versamento dell'importo di € 0,80 (diritti di segreteria) tramite pagoPA

ATTENZIONE! BISOGNA FIRMARE SOLO DI FRONTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

Se il veicolo è di proprietà di più persone, tutte le persone devono presentarsi con il documento di identità per autenticare la firma.

Il Ministero dell'Interno ha emanato, sull'argomento, la circolare n. 3/2006 del 27 ottobre 2006 avente ad oggetto "l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia degli stessi. Art. 7, D.L. n. 223/2006", la quale precisa che "al pubblico dipendente è attribuito unicamente il compito di accertare l'identità della persona che sottoscrive l'atto e di attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza" e che "la normativa di riferimento è quella relativa all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".
Il Comune, dunque, è competente ad eseguire esclusivamente l’autentica di firma e non le altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Ciò significa che è in ogni caso necessario rivolgersi direttamente al PRA, oppure ad un ufficio Aci o ad agenzie di pratiche auto, entro 60 giorni per la trascrizione dell’atto e tutti gli altri adempimenti, quali il pagamento delle tasse e diritti relativi.

N.B. 

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l’attuale documento cartaceo.
Al cittadino che dal 5 ottobre 2015 richiede una formalità al PRA, per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene rilasciato un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare il CDPD con le seguenti modalità:

  • attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla ricevuta;
  • collegandosi all’indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso tramite la funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”

Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà, in caso di vendita del veicolo dovranno recarsi all’ACI, muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo rendendolo cartaceo, solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall’operatore ACI sarà possibile effettuare l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita (sempre secondo le modalità in vigore per il vecchio Certificato)

 

CASISTICHE PARTICOLARI

  • Sottoscrizione di ciechi, sordi e di chi non sa o non può firmare - Il Ministero della Giustizia, con nota del 24/04/2009 prot. n° 018.003.001-5, modificando il precedente orientamento, ha precisato che per le persone affette da cecità che non sono in grado di apporre la propria firma occorre fare riferimento alle disposizioni previste dalla L. n° 18/1975, in base alle quali la sottoscrizione va effettuata con un segno di croce. Se la persona non è in grado di sottoscrivere con il segno di croce, dovrà essere riportata la dicitura "impossibilitato a sottoscrivere", accompagnata dalla sottoscrizione di due testimoni fiduciari della persona impossibilitata, identificati tramite esibizione di documento di identità in corso di validità i cui estremi vanno riportati nel testo dell'autentica (in alternativa, va allegata fotocopia del documento di identità).
  • Per gli altri soggetti che non sanno firmare o non possono firmare per cause impeditive diverse dalla cecità occorre fare riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del DPR n° 445/2000 in base alle quali il pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante, attesta nel testo dell'autentica l'impedimento a sottoscrivere.
  • Venditore minore di età: dovranno sottoscrivere l'atto i genitori esercenti la potestà genitoriale congiuntamente o il genitore che esercita in via esclusiva la potestà (art. 320 c.c.). Si ricorda che, in caso di alienazione dei beni, è necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare, in fase di autentica e convalida della formalità.
  • Venditore minore emancipato: il codice civile riconosce al minore che abbia contratto matrimonio, l'acquisto di una limitata capacità di agire (art. 390 c.c.) Il minore emancipato può compiere in via autonoma gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'assistenza di un curatore che può essere il coniuge maggiorenne o, qualora anche il coniuge sia minorenne, una persona nominata dal giudice. In caso di vendita del veicolo è quindi richiesta sia la sottoscrizione del venditore emancipato che del curatore, oltre all'autorizzazione del giudice tutelare.
  • Venditore in stato di interdizione: dovrà sottoscrivere l'atto il tutore nominato e autorizzato dal tribunale.
  • Venditore inabilitato: l'inabilitazione, disposta con sentenza del giudice, determina un'incapacità di agire relativa (l'inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore nominato dal giudice). In caso di vendita è quindi necessario che l'atto sia sottoscritto dal venditore inabilitato e dal curatore ed è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 375 c.c.).
  • Amministratore di sostegno (art. 404 c.c.): l'amministratore di sostegno viene nominato quando vi sono persone che, per effetto di infermità o menomazioni fisiche o psichiche, non sono in grado, anche parzialmente, di provvedere ai propri interessi. Occorre quindi verificare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno nel quale sono indicati gli atti che devono essere compiuti da questi in nome e per conto del beneficiario.
  • Impresa in stato di liquidazione: l'atto va sottoscritto dal liquidatore della Società.
  • Impresa in stato di fallimento: l'atto va sottoscritto dal curatore fallimentare previa esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato, se la dichiarazione di fallimento è avvenuta prima del 16/07/2006. Dopo tale data è necessaria l'autorizzazione del comitato dei creditori; per gli atti di valore superiore a 50.000,00 euro va allegata anche la preventiva informativa al giudice delegato.
  • Impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa: l'atto è sottoscritto dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
  • Impresa sottoposta a concordato preventivo: l'atto è sottoscritto da colui che ha la rappresentanza della società, con l'autorizzazione del giudice delegato.
  • Impresa soggetta ad amministrazione controllata: l'atto è sottoscritto da chi ha la rappresentanza della società, previa esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 248/2006, art. 7
  • Circolare ACI n° 7910 del 22.06.2009
  • Direttiva del Ministero dell'Interno n° 2 del 08.06.2009
     
 

 

Puoi trovare QUI tutte informazioni relative all'Ufficio Anagrafe del Comune di Cori.