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Cambio di Nome e Cognome

La richiesta di cambiamento di nome cognome deve essere presentata alla Prefettura di Latina, indicando i motivi della richiesta.

I provvedimenti di cambiamento o di modificazione del nome o del cognome possono essere ammessi soltanto in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e/o da significative motivazioni ( nome o cognome ridicolo o vergognoso o perché riveli l’origine naturale ).

Se la richiesta viene considerata meritevole di considerazione viene emanato un decreto che autorizza l'interessato a cambiare il proprio nome o cognome.

Il procedimento si conclude con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno o del decreto del Prefetto ai sensi della normativa vigente : in entrambe le ipotesi la competenza per la trascrizione del decreto è il Comune di residenza. Il cittadino, al quale è stato notificato il decreto di concessione del cambio del proprio cognome o nome ne deve chiedere la trascrizione all’Ufficiale di stato civile del comune di residenza. L’Ufficiale, verificata la propria competenza a tale trascrizione provvede ad adempire a quanto richiesto, ad annotare tale cambiamento nell’atto di nascita, se il richiedente è nato a nello stesso comune di residenza, o comunica quanto necessario al Comune di nascita, che dopo averlo annotato farà le dovute comunicazioni per le successive variazioni anagrafiche e per quanto di sua competenza ai sensi della vigente normativa.

Procedura per i cittadini stranieri 

La procedura è riservata ai cittadini italiani.
I cittadini stranieri sono soggetti alla Legge del loro stato di appartenenza (articolo 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218): per questo motivo, per la modifica del nome  di un cittadino straniero nato o residente in Italia è sufficiente una attestazione rilasciata dal consolato di appartenenza dalla quale risulti che la vecchia e la nuova identità corrispondono alla stessa persona, e che l’identità corretta è quella nuova.

 

Normativa

  • Art. 28 comma 2 lett.f – artt. 84-94 del D.P.R. n° 396/2000
  • Codice civile art. 250 e segg. – Circolari vari Ministeri
  • Modifiche, apportate dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 entrate in vigore dal 9 luglio 2012
    • Art. 89 - Modificazioni del nome o del cognome
      • 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
      • 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
      • 3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
    • Art. 90 - Affissione
      • 1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.
      • 1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
    • Art. 91 - Opposizione
      • 1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.
    • Art. 92 - Decreto di concessione del prefetto
      • 1. Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
      • 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
      • 3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti
    • Art. 93 - Esenzione fiscale
      • 1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.
    • Art. 94 - Annotazioni ed altre formalità
      • 1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
      • 2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1.
      • 3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
 

 

Puoi trovare QUI tutte informazioni relative all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Cori.