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Separazione o Divorzio

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

 

 

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando :

  • non vi sono figli della coppia minori
  • oppure non vi sono figli  maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
  • L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).
  • L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Modalità

Fase istruttoria

  • I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
  • Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati .
  • Entrambi i moduli possono essere :
  • Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità necessari.
  • L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
  • Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

Redazione dell'accordo

  • Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
  • Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
  • Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

  • Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
  • La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
  • Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
  • Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Costi

Ai sensi  dell’art. 12 c.6 della legge 162/2014  “Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  può  essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio”
All'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 tramite il sistema PagoPa , richiedendo la generazione del codice IUV tramite mail : servizidemografici@comune.cori.lt.it o tramite PEC : statocivilecomunedicori@pec.it o contattando ai recapiti : 0696617204 – 0696617219 - 0696617222

 
Normativa di riferimento

  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
  • Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
     

 

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