Cittadinanza Italiana
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Qui di seguito le varie tipologie di acquisto della Cittadinanza Italiana :
- La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4 comma 2) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
- La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 9) riconosce il diritto allo straniero residente in Italia (NATURALIZZAZIONE), da almeno 10, 5, 4, 3 anni a secondo dei casi (vedi Cittadinanza per Naturalizzazione)
- Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La 'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
- La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani.
- Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132
- Legge 15 luglio 2009, n.94. Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza
- DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione
- DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana