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Dichiarazione di Nascita

La denuncia di nascita, per la quale non è più necessaria la presenza dei testimoni, può essere resa:

  1. per i genitori uniti in matrimonio:
    • da uno dei due genitori o entrambi
    • da un loro procuratore speciale (munito di atto notarile)
    • da medico/ostetrica o alta persona che ha assistito al parto
  2. per i genitori non uniti in matrimonio:
    • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
    • dal padre e dalla madre congiuntamente se intendono riconoscere entrambi il figlio
    • La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all’Ostetrica che le presta assistenza medica.

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE

  • entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è  avvenuta il parto
  • entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune dove è avvenuto il parto
  • entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
  • entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune;
    • in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre.

Nota Bene
Se la dichiarazione è fatta dopo più di 10 giorni dalla nascita l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica. 

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO

  • E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
  • Il nome deve corrispondere al sesso del bambino e può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre e in tal caso tutti gli elementi del nome saranno riportati nei certificati e nei documenti del bambino.
  • Gli elementi onomastici possono essere eventualmente separati dalla virgola ma in quest'ultimo caso, solo il nome o i nomi  che precedono la virgola saranno indicati nelle certificazioni e nei documenti.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  • attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
  • documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
    • Per i genitori non residenti si richiede la presentazione per entrambi della carta d'identità valida contenente i dati anagrafici aggiornati (o documento equipollente ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000)
    • Per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se coniugati inoltre devono produrre documentazione da cui risulti il loro stato Civile (ad esempio il certificato di matrimonio); se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore .

Casi particolari

  • Nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
  • Nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione va fatta al esclusivamente comune di nascita;
  • Nel caso di bimbo nato in Italia da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;

Normativa di riferimento

  • Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
  • D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
  • D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero"
  • L. n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero"
  • Codice civile artt. 231 e seguenti.
 

 

Puoi trovare QUI tutte informazioni relative all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Cori.