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ASSEGNO UNICO FAMILIARE

Dal primo gennaio 2022 è stato introdotto l’assegno unico familiare: una grande innovazione per tutte le famiglie italiane, perché si tratta di un solo strumento universale di sostegno per ogni figlio a carico minore di 21 anni, attivato a prescindere da fascia di reddito e condizione occupazionale e calcolato in base alla situazione economica e patrimoniale (Isee) di ciascun nucleo familiare. Una misura che interesserà 11 milioni di minori, estendendo i benefici a 5 milioni che prima non erano coperti da alcun sostegno.
L'assegno unico è anche una drastica semplificazione: sostituisce le detrazioni fiscali per i figli a carico minori di 21 anni, gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari, il premio alla nascita, l’assegno di natalità. Mette ordine nel sistema di bonus erogati finora, con l’obiettivo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare quella femminile.

 

 

Dal mese di marzo 2022, il beneficio verrà erogato direttamente dall’Inps a seguito della domanda del lavoratore presentata tramite il sito con una procedura ipersemplificata o tramite il contact center dell’Istituto oppure attraverso i patronati.

Informazioni sull’assegno unico e universale per i figli


In cosa consiste l’AUU
L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:
 è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei famigliari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
 spetta a tutti i nuclei famigliari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
 ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.


L’AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo famigliare e gli assegni famigliari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei famigliari, assegni famigliari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.


Tempi e modalità di presentazione delle domande
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata:
accedendo dal sito web www.inps.it  al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
 contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.


Contenuto della domanda
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
1) composizione del nucleo famigliare e numero di figli;
2) luogo di residenza dei membri del nucleo famigliare;
3) IBAN di uno o di entrambi i genitori;


La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
 Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.
 In mancanza di ISEE, la domanda per l’AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.


Una panoramica sugli importi
Ai nuclei famigliari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per:

1) ogni figlio successivo al secondo;

2) famiglie numerose;

3) figli con disabilità;

4) madri di età inferiore ai 21 anni;

5) nuclei familiari con due percettori di reddito.

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei famigliari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Altre informazioni
L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo famigliare indicato a fini ISEE dal richiedente.
Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo famigliare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c. sia residente e domiciliato in Italia;
d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.


Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.