Seguici su

Esplora contenuti correlati

 

PUBBLICITA' SANITARIA

Esposizione targhe sanitarie  o pubblicazione inserzioni sanitarie

Riferimenti normativi

Legge 5 febbraio 1992 n. 175 e successive modificazioni
(Legge 26/02/1999 n. 42 – art.3 e Legge 14/10/1999 n. 362)

Ufficio competente

Polizia Locale

 
PUBBLICITA' SANITARIA
 

 

Per poter esporre targhe sanitarie o pubblicare inserzioni sanitarie occorre specifica autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'Ordine o Collegio professionale
presso il quale è iscritto il richiedente.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione
dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario.

L'Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Ai fini del rilascio del nulla osta, l'Ordine o Collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni vigenti,  nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della
targa o dell'inserzione o delle insegne, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni
dalla richiesta.

Le autorizzazioni  sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita’.