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PUBBLICITA' SANITARIA
Esposizione targhe sanitarie o pubblicazione inserzioni sanitarie
Riferimenti normativi
Legge 5 febbraio 1992 n. 175 e successive modificazioni
(Legge 26/02/1999 n. 42 – art.3 e Legge 14/10/1999 n. 362)
Ufficio competente
Polizia Locale
Per poter esporre targhe sanitarie o pubblicare inserzioni sanitarie occorre specifica autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'Ordine o Collegio professionale
presso il quale è iscritto il richiedente.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione
dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario.
L'Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
Ai fini del rilascio del nulla osta, l'Ordine o Collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni vigenti, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della
targa o dell'inserzione o delle insegne, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni
dalla richiesta.
Le autorizzazioni sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita’.