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IMPIANTI PUBBLICITARI

Riferimenti normativi

Art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada), aggiornato con la L. 29.07.2010, n.120 e dagli art. dal 47 al 59 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni

Ufficio competente per rilascio autorizzazioni

Polizia Locale

Ufficio competente per imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e norme d'applicazione

Ufficio Tributi

 
IMPIANTI PUBBLICITARI
 

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme sopra riportate. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
Dette autorizzazioni hanno la validità di 3 anni e, alla scadenza dovranno essere rinnovate.
Il regolamento di esecuzione del Codice della Strada stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e nelle fasce di pertinenza. Nell'interno dei centri abitati, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
Gli impianti pubblicitari non autorizzati, benché paganti la apposita tassa sulla pubblicità, sono considerati abusivi e i conduttori/proprietari di detti impianti, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a Euro 17.823,00.

 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ABROGATA E SOSTITUITA DAL "CANONE UNICO PATRIMONIALE".

La legge 160 del 27 dicembre 2019 stabilisce che a decorrere dal 2021 il “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” sostituisce  il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone previsto dal codice della strada (articolo 27, commi 7 e 8).

Con delibera di Consiglio n. 4, del 31 marzo 2021, é stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e le relative tariffe.

L'articolo 9 dispone che il versamento del canone è effettuato direttamente all’ente, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione  alla diffusione dei messaggi pubblicitari; per il canone relativo a periodi inferiori all'anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 , può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. 

Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro

Per l’affissione dei manifesti potrete rivolgervi alla ditta:

“La Reclam” di Baldissone D. e M. 3337975434 – 3336552927

Versamento su c/c postale 15812134 IBAN  IT 47 S 07601 10000 000015812134