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ATTRAVERSAMENTI AEREI TEMPORANEI DEL SUOLO PUBBLICO

Riferimenti Normativi

Articolo 25 Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n.285)

Ufficio competente

Polizia Locale

 
ATTRAVERSAMENTI AEREI TEMPORANEI DEL SUOLO PUBBLICO
 

 

Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.