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Elezioni amministrative 2022 - Presentazioni Liste - Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

Le presenti istruzioni e relativo AGGIORNAMENTO rif. DL n. 41 del 04/05/2022 hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un’opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

 
Elezioni amministrative 2022 - Presentazioni Liste - Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature
 

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti, che sono illustrati in dettaglio nei paragrafi successivi:

  1. Modello del contrassegno di lista.
  2. Allegato n. 1 - Atto principale - Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale con lui collegata
  3. Allegato n. 1 - Atto separato - Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale con lui collegata
  4. Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni;
  5. Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
  6. Allegato n. 3 - Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere comunale per l'elettore che non sia in grado di sottoscrivere
  7. Allegato n. 4 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
  8. Allegato n. 7 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale
  9. Allegato n. 8 - Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - Ricevuta di una lista di candidati rilasciata dal Segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente


Si rammenta che nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – NON SI APPLICANO I PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel 2021 sono, tuttavia, entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il comune con specifico riferimento alla richiesta di certificati elettorali e alla designazione dei rappresentanti di lista:
- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata;
in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;
( Rif. Normativo : Articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)
- è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l’elezione, l’atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata;
( Rif. Normativo : Articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570 / 1960 come modificato dall’articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021)

Per maggiori informazioni consultare SPECIALE ELEZIONI dal sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E INDICAZIONI

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:
- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
- Legge 21 marzo 1990, n. 53;
- Legge 25 marzo 1993, n. 81;
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;
- D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;
- Legge 30 aprile 1999, n. 120;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Legge 25 marzo 2009, n. 26
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dalla legge 42/2010;
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- Sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 31 marzo 2012, n. 1889;
- Legge 23 novembre 2012, n. 215;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
- Sent. T.a.r. Piemonte, 2ª sezione, 7 maggio 2013, n. 556
- Sentenza consiglio di stato, sezione terza, n. 1990/2016)

Le presenti indicazioni hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature.
A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede, per le elezioni comunali, l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, dei suddetti cittadini, consente loro l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Sindaco, del Consiglio del Comune e della Circoscrizione, nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a Consigliere e l'eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in cui sono eletti consiglieri, con esclusione della carica a vice Sindaco.
Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione Europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Con legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni", è stata introdotta la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province.


Art. 14. della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", e s.m.i.:
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita'all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine;

N.B. : Ai sensi dell'art 38-bis comma 8 DL 77/2022 onvertito in Legge 108/2021, viene riformula nuovamente l'art. 14 della legge n. 53/1990 concernente i soggetti autorizzati ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni; in particolare, si semplifica l'ipotesi in cui a tale adempimento siano chiamati i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali, eliminando la necessità della preventiva comunicazione, al rispettivo presidente della provincia o sindaco, della disponibilità ad autenticare;


Come già detto, tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 / 1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni;

In relazione ai pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o ai quali appartengono;

a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, e' qui di seguito indicato il Numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del comune

N.B: Ai sensi dell'art. 6, comma 1, DECRETO-LEGGE n. 41 del 04/05/2022, pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE n. 103, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature e' ridotto a un terzo. Qui di seguito la tabella contentente il numero minimo e massimo dei sottoscrittori per fascia demografica con le nuove modifiche :

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2011

Numero di elettori MINIMO Numero di elettori MINIMO ridotti di 1/3 ai sensi dell' art. 6 DL 41/2022 Numero di elettori MASSIMO
Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti -- -- --
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti 25 9 50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti 30 10 60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 60 20 120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti 100 34 200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti 175 59 350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti 200 67 400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti 350 117 700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti 500 167 1.000
Comuni con oltre 1.000.000 di abitanti 1.000 334 1.500

 

CONTRASSEGNO DI LISTA

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato:

o a mano su supporto digitale

Oppure

o in tre esemplari in forma cartacea

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.
Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore.

 

RICHIESTA DI CERTIFICATI ELETTORALI

è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo : statocivilecomunedicori@pec.it  o protocollocomunedicori@pec.it  ;
in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;

I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.
Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:
- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.
La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente;

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il responsabile dell'Ufficio elettorale comunale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 4:
- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale;

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo : statocivilecomunedicori@pec.it o protocollocomunedicori@pec.it ;

 

Articolo 71 TUEL 267/2000 - Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In particolare, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in applicazione dell'art. 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e cioè:
- almeno 7 e non più di 10, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; 
- almeno 9 e non più di 12 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti
- almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti

RIEPILOGO dei documenti da presentare per i Comune con un numero di abitanti da 10.001 a 15.000

1) Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco. Numero candidati: minimo 12, massimo 16.
(n.b. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi)
2) Dichiarazione di presentazione della lista. Numero elettori sottoscrittori: minimo 34, massimo 200.
3) Programma amministrativo.
4) Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco firmata e autenticata; contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
5) Dichiarazioni di accettazione di candidatura, alla carica di Consigliere comunale, firmate ed autenticate, contenenti anche ledichiarazione sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
6) Certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei presentatori sottoscrittori della lista.
7) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Consigliere.
8) MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

I candidati dell'Unione Europea, che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di Sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposto della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:
- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nella Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell'Unione Europea - ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza - devono presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali. (40° giorno antecedente la votazione)