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Designazione dei rappresentanti di lista

La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali viene fatta mediante atto scritto, sottoscritto dai delegati di lista, con firme olografe autenticate o con firme digitali a mezzo PEC ( in questo caso non si necessita di autentica ).

 
Designazione dei rappresentanti di lista
 

La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali viene fatta mediante atto scritto, sottoscritto dai delegati di lista, con firme olografe autenticate o con firme digitali a mezzo PEC ( in questo caso non si necessita di autentica ).

L'atto di designazione ( clicca qui per scaricare il modulo pdf editabile ) può essere presentata alla Segreteria del Comune entro il giovedì antecedente alle elezioni durante orari di apertura degli uffici oppure a mezzo PEC: protocollocomunedicori@pec.it  o statocivilecomunedicori@pec.it 

Nel caso di presentazione a mezzo PEC con firma digitale dei delegati di lista, l'autentica di firma non è necessaria.

Solo la firma olografa dei delegati di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 53/1990 smi e con le modalità di cui al DPR 445/2000;

La designazione non è obbligatoria, ma è fatta nell'interesse della lista.
Può essere fatta per uno o per tutte le sezioni elettorali e/o ufficio centrale.
Se designati va indicato un rappresentante effettivo e uno supplente.

La designazione viene fatta con tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare rappresentanti.

I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del comune.

Tali designazioni possono poi essere presentate, esclusivamente in formato carataceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o domenica mattina, purchè prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Riferimenti Normativi

Art. 25, comma 1 e 2, del DPR 361/1957
art. 32, comma 7, del DPR 570/1960
art 38-bis, comma 1, lettera b e comma 2 lettera b del DL 77/2021 conv. Legge n. 108/2021