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Liste Elettorali Aggiunte Cittadini Comunitari – Iscrizione su Domanda

Comunicazione rivolta ai cittadini appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e residenti in Italia

 

 
Liste Elettorali Aggiunte Cittadini Comunitari – Iscrizione su Domanda
 

I cittadini appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea e residenti in Italia possono:

  • esercitare il diritto di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale ed essere eletti consiglieri e nominati componenti della Giunta, in qualità di assessori, con esclusione della carica di Sindaco e Vicesindaco;
  • esercitare il diritto di voto in Italia in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo, esclusivamente per i rappresentanti italiani. Chi voterà per il Parlamento Europeo in Italia non potrà votare per il Parlamento Europeo nel Paese di origine: il doppio voto è vietato.

Per poter esercitare il diritto elettorale, il cittadino comunitario deve chiedere l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte, istituite presso l’Ufficio Elettorale del Comune di residenza; è consentito chiedere l’iscrizione anche ad una sola lista elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni europee oppure alle sole elezioni comunali.

 

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

La maggiore età e il possesso della capacità elettorale con riferimento sia al Paese di origine che in Italia.

Per cosa si può votare: le consultazioni a cui il cittadino Comunitario, non Italiano, può esercitare il diritto di voto sono:

  • per il Parlamento Europeo; l’elettore può votare presso la sezione elettorale di appartenenza per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, previa iscrizione nella lista elettorale aggiunta, o per i rappresentanti del Paese di appartenenza, in questa seconda ipotesi l’elettore per votare deve recarsi presso il competente Consolato/Ambasciata o nello Stato di origine (chi vota per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non può votare per i rappresentanti dello Stato di origine);
  • per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale; l’elettore può esercitare il proprio diritto di voto sia per il Sindaco che il Consiglio Comunale recandosi semplicemente al proprio seggio, previa iscrizione nella lista elettorale aggiunta;

 

COME SI DIVENTA ELETTORI COMUNITARI

Presentando al Sindaco domanda d’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, sia per il Parlamento Europeo che per l’elezione del Sindaco, compilando il MODULO DI DOMANDA allegando un documento di riconoscimento.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.

Tuttavia, nell’anno di votazione inerente all’elezione

  • del PARLAMENTO EUROPEO, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione;
  • AMMINISTRATIVE (Sindaco e Consiglio Comunale), l’istanza va presentata entro e non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione;

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte occorre presentare il MODULO DI DOMANDA, debitamente compilato e corredato da undocumento di identità in corso di validità;

La Domanda dovrà essere presentata

Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita dovranno essere espressamente dichiarati:

  • 1. la cittadinanza;
  • 2. l’indirizzo nello Stato di origine;
  • 3. l’attuale residenza nel Comune di CORI.

Si precisa che l’effettiva iscrizione nelle Liste elettorali aggiunte è subordinata alla definizione della iscrizione anagrafica ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 30 del 06/02/2007;
Essa consente ai cittadini dell’Unione l’esercizio del diritto di voto per l’elezione del Sindaco,del Consiglio Comunale, l’eleggibilità a consigliere comunale e l’eventuale nomina a componente della Giunta Comunale, conesclusione della carica di Sindaco e Vicesindaco.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.

Tuttavia, nell’anno di votazione inerente all’elezione

  • del PARLAMENTO EUROPEO, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione;
  • AMMINISTRATIVE (Sindaco e Consiglio Comunale), l’istanza va presentata entro e non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione;

Il Comune di CORI, completata la necessaria istruttoria per verificare l’assenza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto,
cioè dopo avere acquisito le necessarie certificazioni presso il Casellario Giudiziale e presso l’autorità di Pubblica Sicurezza, provvederà a:

  • iscrivere i cittadini dell’Unione Europea nelle apposite liste aggiunte che saranno sottoposte al controllo ed all’approvazione della competente Commissione Elettorale Circondariale;
  • comunicare agli interessati l’eventuale mancata iscrizione; Contro la mancata iscrizione è ammesso ricorso da presentare alla Commissione Elettorale Circondariale;

Gli elettori iscritti nelle liste aggiunte riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove votare.

I cittadini dell’unione inclusi nelle apposite liste aggiunte vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
  • Decreto legge 24 giugno 1994, n. 408
  • Legge comunitaria 1999