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CITTADINANZA ITALIANA : per i discendenti di cittadini italiani ( c.d. Iure Sanguinis)

COS’È

  • E’ una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
    cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L’ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cosiddetta: Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E’ questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell’atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
  • cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

DOVE

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza. Il sindaco nel Comune di Cori ha delegato tale competenza ai funzionari dell’Ufficio di Stato Civile.

Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l’istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.

REQUISITI

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:

  • estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita;
  • atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente;
  • atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero;
    • ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE PER ATTI PROVENIENTI DALL’ARGENTINA
      L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di “Apostille”), saranno soggetti a controllo di autenticità (ai sensi dell’art. 6 ultimo periodo dell’accordo).
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente;
  • certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato; 

PROCEDURA :

PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA)

L’Ufficiale di Stato Civile verifica l’idoneità dei documenti a corredo dell’istanza iure sanguinis affinchè l’interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento iure sanguinis.

Presentazione di ISTANZA DI IDONEITA’ DOCUMENTALE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA” IURE SANGUINIS – modulo per domanda cittadinanza jure sanguinis.
Richiesta di appuntamento per presentazione istanza.
ATTENZIONE:
– Ogni incontro è riservato ad UNA SOLA ISTANZA
– Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche mensili che potranno essere lavorate.
– Consulenti o intermediari, una volta fissato l’appuntamento, NON possono richiedere lo scambio degli appuntamenti dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.

Il comune avrà tempo 30 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l’esito all’Ufficio Anagrafe e, per conoscenza agli interessati.

SECONDA FASE FORMALIZZAZIONE RICHIESTE

Dopo l’esito favorevole di cui sopra l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso gli sportelli dei movimenti migratori e formalizzare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico – modulo per domanda cittadinanza jure sanguinis. L’istanza deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.

ATTENZIONE:
Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E’ necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

 

PRECISAZIONI

LA DISCENDENZA PER VIA MATERNA
La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.
Esempio:donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.

FIGLI MINORI
I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante:una volta trascritto l’atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all’estero si predisporrà un’iscrizione Aire.

 

CASI PARTICOLARI ED ESEMPI PRATICI :

  • Se avo nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato all’estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita.
  • Se avo nato in Italia ed emigrato all’estero successivamente può essere nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
  • Stessa attenzione e stesso criterio vanno posti per gli avi nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni, vedi infra) e Pordenone, che sono state annesse al regno d’Italia dal 19 ottobre 1866. Per gli avi nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.
  • Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto gli avi dante causa originari di detti territori, deceduti od emigrati prima di tale data, non sono titolari di cittadinanza italiana (ma dell’ex “Impero di Austria e Ungheria”) e i discendenti non potranno quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

NOTE
Gli atti (originali) formati all’estero da autorità straniere, devono essere:

  • legalizzati dall’autorità diplomatica italiana competente;
    • ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE PER ATTI PROVENIENTI DALL’ARGENTINA
      L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con Legge 22.11.1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di “Apostille”), saranno soggetti a controllo di autenticità (ai sensi dell’art. 6 ultimo periodo dell’accordo).
  • tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

Termine del procedimento in Italia:

Il termine per concludere il procedimento, ad istanza di parte, del riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza italiana “iure sanguinis”) presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di Cori, è individuato in 180 giorni dalla data del protocollo di arrivo dell’istanza, salvo eventuale sospensione dei termini fino a 30 (trenta) giorni (art.2 punto 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241) e/o interruzione dei termini con nuova decorrenza (art.10-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241).
Pertanto il procedimento può superare i 360 gg poiché ai 180 (centottanta) giorni iniziali possono aggiungersi altri eventuali 30 (trenta) giorni per la sospensione dei termini + altri 180 (centottanta) giorni per l’interruzione dei termini e nuova decorrenza dei termini + tempi tecnici per l’attuazione delle predette sospensioni e interruzioni dei termini;

Si precisa che l’ufficio di Stato Civile, nel rispetto delle raccomandazioni del Ministero dell’Interno, al fine di porre “la massima cautela nell’espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito della procedura in materia di cittadinanza”, SI RISERVA di esperire tutte le opportune indagini previste dalle raccomandazioni ministeriali, di formulare tutte le richieste di integrazioni documentali ritenute necessarie per il procedimento, nonché di avvalersi di tutti i termini procedimentali a disposizione previsti dalla normativa al fine di addivenire ad una coerente conclusione del procedimento.

 

AVVERTENZE

  • Si precisa che l’ufficio di Stato Civile lavorerà in sinergia con l’ufficio Anagrafe, ufficio preposto alla regolare tenuta di ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ed alle pratiche di residenza. Pertanto qualora l’ufficio Anagrafe, previo opportuni accertamenti, ravvisi residenze “fittizie” (dette anche “residenze di comodo”) simulate solo al fine di ottenere il requisito della residenza, propedeutico per presentare istanza di riconoscimento status civitatis italiano, l’ufficio medesimo provvederà all’annullamento della residenza del richiedente dandone immediatamente comunicazione all’ufficio di Stato Civile, il quale dovrà automaticamente concludere il procedimento con esito negativo venendo meno la propria competenza territoriale.
  • Vista la particolare complessità del procedimento e considerato l'esiguo personale a disposizione (si veda quanto esposto nella sezione “Requisiti e documenti da presentare”), il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità e soggetti della Pubblica Amministrazione (Autorità dello Stato estero di emigrazione dell’avo, Autorità Consolari italiane e/o Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno, Comune italiano d’origine e/o di ultima residenza dell’avo emigrato all’estero ovvero presso il Comune di Roma). In particolare il cittadino extra comunitario che rivendica la cittadinanza “iure sanguinis”, per l’iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l’iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (ovvero oltre 90 giorni), dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.

 

 

NORMATIVA:

  • Art.1 della legge 5.2.1992 n.91
  • DPR N.572 del 12.10.1993
  • Circolare del Ministero dell'Interno n.K28.1 dell'8.4.1991
  • Circolare del Ministero dell'Interno n.28/2002
  • Circolare del Ministero dell'Interno n.32 del 13.06.2007
  • Circolare del Ministro dell'Interno n.26 del 01.06.2007
 

 

Puoi trovare QUI tutte informazioni relative all'Ufficio Stato Civile del Comune di Cori.