Nascita di un figlio
Riferimenti normativi
DPR 3 novembre 2000, n. 396 artt. 28–49
Codice Civile, artt. 231 – 290
La denuncia di nascita deve essere presentata:
da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
oppure, da uno dei genitori, presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro 10 giorni dalla data del parto;
oppure, da uno dei genitori, presso l'ufficio di stato civile del comune di nascita, entro 10 giorni dalla data del parto.
Se i genitori non sono sposati, la denuncia di nascita deve essere presentata da entrambi, seguendo le modalità suddette.
Per la denuncia presso l'ufficio di stato civile occorre portare con sé, oltre ai documenti di riconoscimento, anche l'attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Se la dichiarazione di nascita viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile la accoglie, richiedendo le ragioni del ritardo e facendone comunicazione alla Procura della Repubblica.