Divorzio in Comune
CONVENZIONI E ACCORDI IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile
L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici .
Condizioni
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
siano residenti a Sandigliano, entrambi o almeno uno dei due
oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Sandigliano
oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Sandigliano l'atto di matrimonio
non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti (si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi)
Modalità
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
Documentazione da presentare
Documenti di identità dei coniugi ed autocertificazione relativa ai figli .
In presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti è richiesta apposita autocertificazione da questi sottoscritta unitamente a copia di un documento di identità del figlio maggiorenne.
Conferma dell'accordo
Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. La data per la conferma dell’accordo è concordata fra l’ufficiale di stato civile ed i coniugi all’atto dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma l'accordo può essere modificato.
Costo
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.
Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relative a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.
Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.
2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)
L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.