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Divorzio in Comune

CONVENZIONI E ACCORDI IN MATERIA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

 
Divorzio in Comune
 

1) Accordo di separazione  o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione  o di  scioglimento  o di  cessazione  degli effetti civili  del matrimonio  davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere  congiuntamente all'ufficiale di stato civile  di registrare  un atto in cui, con il consenso reciproco,  dichiarano  di volersi separare o  di voler sciogliere o fare cessare  gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto  ha la stessa efficacia della sentenza di separazione  e di divorzio dei giudici .

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

siano residenti a  Sandigliano, entrambi o almeno uno  dei due
oppure abbiano contratto  il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Sandigliano
oppure, se sposati all'estero, abbiano  trascritto a Sandigliano l'atto di matrimonio
non abbiano figli  minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti (si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi)
Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere  ciascuno da un avvocato di fiducia.

Documentazione  da presentare

Documenti di identità dei coniugi ed autocertificazione relativa ai figli .

In presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti è richiesta apposita autocertificazione da questi sottoscritta unitamente a copia di un documento di identità del figlio maggiorenne.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per  confermarlo. La data per la conferma dell’accordo è concordata fra l’ufficiale di stato civile ed i coniugi all’atto dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi  a questo appuntamento  rende invalido l'accordo. In sede di conferma l'accordo può essere modificato.

Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  modificare  consensualmente le condizioni  contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relative a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.

Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

 

2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)

L'articolo 6 della legge 162/2014  prevede  anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o  di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni  possono essere stipulate in presenza di figli minori  o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo  può contenere  patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.

Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad  avvocati di loro fiducia.