Avere un cane
Riferimenti normativi
Legge Regionale 19 luglio 2004, n.18 “Identificazione elettronica degli animali d’affezione e banca dati informatizzata”
In ogni comune è istituita l'Anagrafe Canina, gestita dalla A.S.L.. tramite l'Ufficio Sanità Pubblica Veterinaria.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di provvedere all'iscrizione dei loro animali all'anagrafe canina, che può avvenire secondo le seguenti modalità:
- tramite veterinari della A.S.L. (in tal caso occorre rivolgersi allo Sportello Veterinario in via Don Sturzo 20)
- tramite veterinari liberi professionisti specificatamente autorizzati
I cani devono essere identificati entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima di essere ceduti ad altri Proprietari o Detentori da parte dell’Allevatore.
Obblighi del proprietario o detentore
Chiunque intenda detenere un cane deve assicurarsi che sia identificato.
La cessione, la vendita o la morte dei cani deve essere segnalata al Servizio Veterinario dell’ASL entro 15 giorni.
Il Proprietario o Detentore di un cane deve segnalare e fare denuncia dell’eventuale smarrimento alla Polizia Municipale entro 3 giorni.
Innovazione importante: prima chi acquisiva un cane doveva farlo identificare, ora deve acquisirlo già identificato tramite microchip.
La vigilanza sull’applicazione della Legge dovrà essere attuata principalmente dai Comuni.
Le sanzioni, per chi non ottemperi al dettato della nuova normativa nei tempi stabiliti, vanno da un minimo di 38 euro ad un massimo di 232 euro.