Macellare suini per uso familiare
Riferimenti normativi
R.D. n. 3298/1928 art. 13
La macellazione è autorizzata alle seguenti condizioni:
- i suini possono essre macellati unicamente nel luogo in cui sono stati allevati:
- le carni devono essere destinate al solo ed esclusivo consumo familiare;
- non posso essere autorizzate macellazioni per conto terzi;
- i privati che vogliono macellare per autoconsumo suini non allevati in proprio, dovranno rivolgersi ad un macellaio autorizzato come avviene normalmente per i bovini;
- tutti i suini macellati devo essere sottoposti ad esame trichinoscopico con la metodologia prevista.
E' possibile macellare a domicilio um massimo di due suini all'anno per nucleo familaire per la prodizione di insaccati da destinarsi esclusivamente all'autoconsumo.
E' necessario presentare domanda al Sindaco del Comune id residenza al fine di ottenere l'autorizzazione alla macellazione a domicilio.
L'interessato deve avvisare il Servizio Veterinario dell'ASL BI per comunicare il giorno e l'ora della macellazione almeno con 72 ore di anticipo, la visita post mortem a domicilio verrà effettuata dal servizio veterinario solo a campione.
Il periodo della macellazione a domicilio coincide con i mesi dell'autunno - inverno (dal mese di novembre al mese di marzo) dalle ore 08:00 alle ore 16:00.
Il modello per l'autorizzazione, allegato al presente articolo, può essere altresì ritirato presso l'ufficio protocollo comunale.
Per maggiori informazioni consultare il sito di ASL BI
N.B. Da quest'anno è necessario inserire nella richiesta il codice aziendale assegnato dall'ASL.