TASI (Abolita dall'anno 2020)
INFORMATIVA TASI ANNO 2019

NOVITA' IMU - TASI PER I CONTRIBUENTI
Con la conversione inlegge n. 58/2019 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) sono state introdotte le seguenti novità riguardo alla dichiarazione IMU:
- Il termine di presentazione della dichiarazione é posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 2019;
- Slitta al 31 dicembre 2019 anche il termine per poter adempiere al tardivo versamento IMU per l'anno 2018, la cui scadenza é legata a quella della dichiarazione d'imposta,adottando il ravvedimento operoso;
- Soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU nel caso in cui si tratti di abitazione concessa in comodato d'uso ai parenti di primo grado, per le quali é prevista una riduzione della base imponibile IMU al 50%
La Tasi (Tassa Servizi Indivisibili) è una delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (Iuc) e serve a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli rivolti alla collettività e che riguardano l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza.
Anche per l’anno 2019 è confermata l’esenzione per l’abitazione principale e pertinenze.
NULLA E’ DOVUTO QUALORA L’IMPORTO ANNUO SIA INFERIORE AD € 5,00 (Cinque/00)
Si conferma per il 2019 di ripartire la TASI dovuta in 70% proprietario/titolare di diritto reale , 30% occupante.
ALIQUOTE VIGENTI
Sono state confermate le aliquote dell’anno scorso:
Abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13 c.2 - DL 201/2011, convertito in L. 214/2011: 1,2 per mille
Tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili: 1,2 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale:1,0 per mille
BASE IMPONIBILE.
La base imponibile della TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’IMU (vedi informativa IMU)
Il comma 14 lettera b) della legge di stabilità, ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, prevedendo l’esclusione dell’abitazione principale.
Con il richiamo all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 vengono stabilite le medesime condizioni dell’IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi, nell’esonero oltre all’abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2-C/6-C/7.
L’esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.
Esenzione TASI abitazione principale e quota inquilino (comma 14, lettere a e d)
Il comma 14 lettera a) modifica l’art. 1 comma 639 della L. 147/2013 e prevede l’abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dall’abitazione principale del possessore, anche della quota a carico dell’inquilino o comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione principale.
Il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9. Per tali immobili il possessore e l’utilizzatore continueranno a corrispondere il tributo.
Inoltre l’utilizzatore dovrà avere la dimora abituale e la residenza nell’immobile che non deve comunque essere di categoria A1-A8-A9.
La lettera d) dispone che il possessore di un immobile destinato ad abitazione principale del detentore e purchè non di lusso (A1-A8-A9), verserà la Tasi nella medesima percentuale prevista per l’anno 2015 , ossia del 70%.
Immobili costruiti e destinati alla vendita (comma 14, lettera c)
La lettera c) del comma 14 dispone che l’aliquota Tasi per i cosiddetti “beni merce”, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, è ridotta all’uno per mille.
Per tali immobili rimane comunque l’esenzione IMU così come prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011.
Assimilazioni all'abitazione principale (comma 15)
Per effetto del comma 15 vengono assimilati all’abitazione principale:
gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche in assenza della residenza anagrafica;
gli alloggi sociali;
le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.
Separazione dei coniugi e assegnazione della casa coniugale (comma 16)
Il comma 16 prevede l’esclusione del pagamento dell’IMU relativa alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Tale esclusione non opera per le abitazioni ricomprese nelle categorie A/1-A/8-A/9. In tal caso l’IMU è comunque dovuta nella misura ridotta del 4 per mille con l’applicazione della detrazione di € 200,00. Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta per ognuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica, a nulla rilevando la quota di possesso.
Fabbricati a destinazione speciale - “Imbullonati” (commi 21 - 24)
La nuova disposizione del comma 21 rivede, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, il meccanismo di attribuzione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale di categoria “D”. L’attribuzione dovrà avvenire per stima diretta, tenendo conto di una serie di elementi caratterizzanti l’immobile, quali suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi. Sono esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili di categoria “D”, rientranti nelle previsioni di cui al comma 21, potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante la procedura DOCFA.
Per il solo anno 2016, se gli atti di aggiornamento verranno presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali conseguenti avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Per gli atti presentati oltre tale termine, le nuove rendite decorreranno dal 1° gennaio dell’anno successivo.
E’ bene chiarire che la norma non ha carattere interpretativo ma novativo, per cui produce i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016.
SCADENZE PAGAMENTI
16 giugno – 1ª rata in acconto
16 dicembre – 2ª rata in saldo
Nel caso in cui la scadenza cada in un giorno festivo è automaticamente posticipata al primo giorno feriale
MODALITA' DI PAGAMENTO
Modello F24
Codici tributo per il pagamento TASI tramite F24:
COD. TRIBUTO DESCRIZIONE
3958 Abitazione principale e pertinenze
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 Aree fabbricabili
3961 Altri fabbricati
Nell’apposita sezione dovrà essere indicato il codice Comune H821
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.