Albo dei giudici popolari Corte d’assise e di Corte d’assise d’appello
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall’1 aprile fino al 31 luglio.

L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.
DESCRIZIONE
Qualunque cittadino in possesso dei requisiti richiesti può chiedere di essere iscritto negli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise.
Da questi elenchi, in base al bisogno, vengono estratti i nominativi di coloro che, con apposita comunicazione, potranno essere chiamati a coprire tale ruolo.
Il giudice popolare è il componente NON TOGATO nei collegi di assise (art. 3, D.P.R. 30.5.2002, n. 115).
L’ufficio di giudice popolare È OBBLIGATORIO ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (art. 11, L. 10.4.1951, n. 287; art. 2-bis, D.L. 14.2.1978, n. 31).
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro (art. 51 Cost.).
ASSENZA DAL LAVORO : una volta nominato giudice popolare, il lavoratore dipendente può assentarsi per le sole ore effettive di udienza o camera di consiglio (e relativo tempo di viaggio) oppure chiedere di fruire di un congedo non retribuito per l’intera durata del dibattimento e fino alla conclusione del procedimento. Il lavoratore ha l’obbligo di mostrare il decreto di nomina e le certificazioni dell’ufficio giudiziario da cui risulta la sua presenza alle udienze e il datore non può opporsi all’assenza.
INDENNITÀ : a carico dello Stato, per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione, è prevista un’indennità di euro 25,82, aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime 50 udienze, a euro 56,81 per le 50 udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
Inoltre è corrisposta un’indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della funzione, di ammontare pari a quella prevista dall’art. 3, co. 1, L. 19.2.1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
A coloro che prestano servizio nelle corti di assise fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l’indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali (art. 65, D.P.R. 30.5.2002, n. 115).
RETRIBUZIONE : se il lavoratore opta per la fruizione del congedo non retribuito per l’intera durata del dibattimento e fino alla conclusione del procedimento, il datore non è tenuto a erogare alcunché.
Meno chiaro è cosa accade se, invece, il lavoratore continui a erogare la propria prestazione e chieda di assentarsi per le sole ore di svolgimento della funzione: si ritiene che, salvo il caso in cui il contratto preveda diversamente, il datore di lavoro sia esonerato dal corrispondere la retribuzione per le ore di assenza, per le quali comunque spetta l’indennità di cui sopra (Cass. 27.5.1987, n. 4748).
Invece, ove il datore di lavoro sia tenuto (per contratto) o decida (per libera scelta) di erogare comunque la retribuzione per le ore di assenza, egli può detrarre le indennità effettivamente già percepite dal lavoratore per la sua attività di giudice popolare (Cass. 4.6.2004, n. 10679).
Le indennità percepite dai giudici popolari sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Min. giust., nota 31.5.2004).
RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO : per l’ufficio di giudice popolare, essendo lo stesso parificato all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive, il lavoratore matura il diritto 1) alla conservazione del posto, 2) all’anzianità di servizio, 3) alle ferie, 4) al trattamento previdenziale.
ASPETTI FISCALI : la retribuzione eventualmente corrisposta dal datore di lavoro durante l’assenza (per contratto o per libera scelta) rappresenta reddito di lavoro dipendente e conseguentemente deve essere assoggettata alle consuete ritenute fiscali.
Il lavoratore matura il diritto anche alle detrazioni d’imposta per redditi di lavoro dipendente (Min. fin., circ. 3/1998).
ASPETTI CONTRIBUTIVI: la retribuzione eventualmente corrisposta dal datore di lavoro durante l’assenza (per contratto o per libera scelta) rappresenta reddito imponibile ai fini contributivi (previdenziali, assistenziali e assicurativi), a meno che al lavoratore risultino applicabili salari medi o convenzionali ovvero abbia già raggiunto eventuali massimali contributivi.
REQUISITI
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.
NON POSSONO CHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI GIUDICE POPOLARE:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La domanda di iscrizione, corredata della copia di un valido documento di riconoscimento, potrà pervenire:
per mail Certificata (PEC) statocivilecomunedicori@pec.it
, oppure per mail semplice : anagrafe@comune.cori.lt.it o servizidemografici@comune.cori.lt.it
o consegnata direttamente a cura dell’interessato presso l’ufficio Elettorale o all'ufficio Protocollo
OBBLIGHI E RIMBORSI
Gli iscritti all’albo dei giudici popolari hanno l’obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.
Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell’eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
AGGIORNAMENTO ELENCHI
- Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di assise di appello. L’iscrizione va fatta entro il 31 luglio;
- entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
- entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
- entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’assise;
- dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
- entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell’albo pretorio e con pubblico manifesto;
- entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’assise;
- ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’assise.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
L. n. 405 del 5 maggio 1952 “Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”.
L. n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”.