Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire alle Amministrazioni comunali e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature. A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell' elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso, ed a tutti gli effetti, ai cittadini italiani. La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge (artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 2012, n. 235). La firma di accettazione della candidatura e le firme dei sotto scrittori delle liste devono essere autenticate da: notaio, giudice di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei Tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri comunali e provinciali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al sindaco ed al presidente della provincia.
Principali riferimenti normativi:
-D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
-Legge 21 marzo 1990, n. 53;
-Legge 25 marzo 1993, n. 81;
-D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;
-D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;
-Legge 30 aprile 1999, n. 120;
-D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
Si precisa che l'utente rimane unico responsabile per eventuali errori di trascrizione, di digitazione o in esattezze o errate interpretazioni da cui possono derivare danni diretti o indiretti sia agli interessati sia a terzi. Pertanto gli interessati sono tenuti a controllare l'esattezza e la completezza dei contenuti.
PER COSA SI VOTA
Si vota per eleggere il Sindaco e i Consiglieri Comunali
Per i Comuni con popolazione fino a 15000 abitanti il numero di candidati a Consiglieri Comunali con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco sono MINIMO 9 E MASSIMO 12.
Possono essere nominati Assessori (MASSIMO 4, escluso il Sindaco) sia i Consiglieri comunali sia cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
CHI PUO' VOTARE -ELETTORATO ATTIVO
Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione ed iscritti nelle liste elettorali. Sono, altresì, elettori i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco.
CHI PUO' ESSERE ELETTO -ELETTORATO PASSIVO
Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione. Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.
SISTEMA ELETTORALE
L'elezione del Sindaco e del Consiglio è contestuale. Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. L'elezione avviene con il sistema maggioritario a turno unico. Ogni candidato sindaco è collegato con una sola lista di candidati consiglieri. Vince il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti, solo in caso di parità si procede al turno di ballottaggio Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio, mentre i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. Nell'ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l'ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto. In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla. Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi.
DI SEGUITO ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI
PREPARAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI
LISTA DEI CANDIDATI CON L'INDICAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
Numero candidati: minimo 9, massimo 12.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pe11anto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200,00 a 1.000, euro)
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA
Numero elettori sottoscrittori: minimo 30, massimo 60.
I modelli di presentazione della lista debbono essere stampati in formato A3 in fronte/retro nel formato "libro".
- 1.Modello base di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale
- 2.Modello integrativo di dichiarazione di presentazione delle candidature da parte dei sottoscrittori atto separato
- 3.Modello per l’adesione alla dichiarazione di presentazione di lista per elettore che non sa o non può sottoscrivere
- 4.Informativa per il trattamento di dati personali da parte di lista di candidati al Consiglio Comunale
3. PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO
Firmata e autenticata contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
Firmata e autenticata contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D .Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
- 6.Modello di dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale
- 7.Modello cittadino dell’UE candidato alle elezioni comunali dichiarazione art. 5 D.Lgs 197/96
- 8.Modello cittadino dellUE dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale
CERTIFICATO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI COMUNALI DEI PRESENTATORI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
Da richiedere presso Ufficio Elettorale del Comune di residenza
7) CERTIFICATI ATTESTANTE L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA DEL CANDIDATO DELLA CARICA DI SINDACO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
Da richiedere presso Ufficio Elettorale del Comune di residenza
MODELLO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA
-n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 10 cm. –
- n. 3 copie, anche a colori, con diametro di 3 cm.
Da riprodurre, possibilmente, su cartoncino bianco, patinato e lucido. Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in parlamento, occorre l'autorizzazione del Segretario politico o suo delegato ..
Cittadini dell'Unione Europea
- I candidati dell’Unione Europea, che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di Sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all' atto del deposto della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:
-una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nella Stato di origine;
-un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
I cittadini dell'Unione Europea -ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza -devono presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Chiarimenti per la sottoscrizione da parte dei presentatori
La dichiarazione deve essere filmata dagli elettori presentatori.
La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata -a nonna dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 1800 giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha sancito che il consigliere comunale, o di altro ente locale, esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e in relazione a procedure alle quali questo sia interessato.
Il Consigliere comunale è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati solo per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio del comune nel quale opera
Chiunque forma falsamente, sostituisce o distrugge atti destinati alle operazioni elettorali, è punito con la reclusione da l a 6 anni; alla stessa pena è soggetto anche colui che utilizza atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Chiunque commette un reato inerente l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati, è punito con una multa da 500 a 2. 000 euro.
Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista
È concessa la facoltà di indicazione di due delegati, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati. L'indicazione dei delegati di lista non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.
Chiarimenti per contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale
Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno. I presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.); deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune. Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm lO (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Si chiede di voler produrre copia dei simboli all'ufficio elettorale anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pendrive simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf» (o trasmessi via e-mail per la pubblicazione sul sito internet e la trasmissione al poligrafico). La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare: una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti
o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio -attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista. La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata al Segretario Comunale
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del venerdì ANTECEDENTE LE ELEZIONI
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato ANTECEDENTE LE ELEZIONI
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere "indicazione di due delegali autorizzati a fare Le designazioni dei rappresentanti delle liste.
Si tenga però presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali. La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata. È preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti. La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:
all’ufficio elettorale del Comune di Cori, entro il GIORNO ANTECEDENTE LE ELEZIONI (l'ufficio elettorale sarà aperto dalle ore 9 alle ore 18)
al Presidente del seggio, il sabato, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione o la domenica, purché prima dell'inizio della votazione.
Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista essi devono essere elettori del comune.
Le quote rosa nelle liste e nelle giunte:
Candidate e Candidati: per i Comuni fino a 4.999 abitanti deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi, senza limiti numerici (art. 71 comma 3bis del TUEL)
Assessore e Assessori: art. 6 comma 3 del TUEL, art. 46 comma 2 del TUEL e art. 137, dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 devono essere rispettate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna