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RATEIZZAZIONE VERBALI CDS

Riferimenti Normativi

art. 202 bis  D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.

Ufficio competente

Polizia Locale

 
RATEIZZAZIONE VERBALI CDS
 

Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni  pecuniarie).  (1) -  1.  I soggetti  tenuti  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni  accertate  contestualmente  con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione del pagamento in rate mensili. 

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi e'  titolare di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata  al  prefetto,  nel caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo 208.  E' presentata  al  presidente  della  giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 

4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di  cui  al  comma  3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera  euro  5.000. L'importo di ciascuna rata non può  essere  inferiore  a  euro  100. Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano  gli interessi al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e successive modificazioni. 

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di notificazione della violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di  cui  all'articolo 203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all'articolo  204-bis. L'istanza  e'  comunicata  dall'autorità  ricevente  all'ufficio o comando da cui dipende l'organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al  comma  3  del presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza si intende respinta. 

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi  della  rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al  periodo  precedente e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui dipende l'organo accertatore. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando  o  ufficio  da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3 dell'articolo 203. 

8. In caso di rigetto dell'istanza,  il  pagamento  della  sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione di cui al secondo periodo del comma 6. 

9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le modalità di attuazione del presente articolo.  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
Il decreto di cui  al  presente  comma  e'  adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(1) Articolo inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).