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ORDINANZA 10/2020 - SPURGO DEI FOSSI E TAGLIO DELLE SIEPI LATERALI ALLE STRADE COMUNALI, VICINALI E INTERPODERALI.

IL SINDACO
 Premesso che i proprietari e i conduttori dei fondi hanno il dovere:
- di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano viabile;
- di mantenere sgombri i fossi ed in particolare quelli presenti lungo le strade, dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione, in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- di non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione dei fossi esistenti lateralmente o in contatto delle strade;
- di regolare l’irrigazione dei terreni laterali alle strade in modo tale che non derivi danno alle opere stradali;
 Riscontrato tuttavia la condizione di totale degrado dei fossi presenti sul territorio comunale e delle piantagioni antistanti le vie comunali, vicinali e interpoderali, causata dalla completa assenza di manutenzione periodica degli stessi, oltre che da una negligente noncuranza;
 Ritenuto pertanto necessario intervenire al fine di allontanare ogni causa che possa ostacolare la viabilità, attraverso l’adozione di un’ordinanza urgente;
 Visto il D.L. n. 285 del 30.04.1992, aggiornato con D.L. n. 360 del 10.09.1993, relativo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione;
 Visto lo Statuto Comunale ed il D.lgs. 267/2000, precisamente all’art. 50, nonchè il vigente Regolamento di Polizia Rurale, all’art. 19;

 

 

ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI DEI TERRENI IN TERRITORIO DI CIGOGNOLA, DI PROVVEDERE ENTRO IL 15 GIUGNO 2020


ad eseguire o far eseguire quanto segue:


1) falciatura delle erbe, espurgo e razionale pulizia dei fossi stradali, onde mantenere entrambe le ripe ed il fondo dei fossi stessi in condizioni tali da permettere il permanente e regolare flusso delle acque piovane e trasportare fuori dalla strada i relativi rifiuti di terriccio scavato;
2) fare in modo che i terreni confinanti con strade vicinali ed interpoderali debbano essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati, in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale.
3) taglio delle siepi e delle piantagioni situate lungo le strade, nei rettilinei, nelle curve, negli incroci, al fine di non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare l’incolumità della circolazione;
4) taglio dei rami delle piante adiacenti le ripe dei fossi, che si protendono o che lasciano cadere frutti o detriti sul ciglio della strada. A tal fine si riporta il contenuto dell’art. 15 del vigente Regolamento di Polizia Rurale:
Articolo 15. Recisione dei rami protesi, radici e pulizia delle sponde I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami e polloni delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale al di sotto di 4,5 m di altezza, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque soggette a pubblico transito, hanno l’obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta tradale o, comunque, il materiale che- a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo- vi si sia accumulato;
Nel caso di mancato adempimento nel termine sopra assegnato, si avvertono gli interessati che si provvederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento di Polizia Rurale, ponendo le relative spese a carico di ogni obbligato, salvo il procedimento contravvenzionale previsto dall’art. 54 del predetto regolamento e dall’art. 7bis D.lgs. 267/2000.

IL SINDACO
AVV. GIANLUCA ORIOLI

 

IN ALLEGATO IL TESTO DELL'ORDINANZA