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CONTRASSEGNO INVALIDI FORMATO EUROPEO

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CONTRASSEGNO INVALIDI FORMATO EUROPEO
 

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS) (vedi allegato "Richiesta rilascio primo contrassegno invalidi").

Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato (vedi allegato "Richiesta rinnovo contrassegno invalidi" ).

Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE. Questo nuovo permesso europeo rientra tra le agevolazioni previste per facilitare la mobilità stradale delle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Il contrassegno europeo è quindi valido, non solo sul territorio nazionale, ma anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.

I requisiti previsti per il rilascio del nuovo contrassegno restano principalmente gli stessi come descritto nell' allegato "Diritto rilascio contrassegno".

Il contrassegno europeo infatti, così come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione.

Dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni hanno provveduto a rilasciare il contrassegno europeo per le nuove richieste ed a sostituire via via i vecchi tagliandi arancioni in occasione del rinnovo degli stessi.

Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni invalidi civili di colore arancione non sono più validi.

NB:

- per il primo rilascio  al momento della presentazione della domanda tramite apposito modulo, il richiedente deve essere in possesso ed esibire agli Uffici Municipali il certificato medico di invalidità rilasciato dal competente Ufficio ATS;

- per il rinnovo  al momento della presentazione della domanda tramite apposito modulo, il richiedente deve essere in possesso ed esibire agli Uffici Municipali il certificato medico di invalidità rilasciato dal proprio medico curante.