ENTI CONTROLLATI
Riferimenti normativi
D.lgs. 33/2013 art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 d
Definizione di enti controllati, vigilati e società partecipate
Il rapporto di dipendenza di un ente rispetto ad altro sovraordinato si fonda sull'esistenza di un potere di vera e propria ingerenza nel processo formativo della volontà dell'organismo dipendente.
Questo potere può sussistere sia nel caso in cui l'ente sovraordinato abbia la maggioranza del capitale sociale dell'ente subordinato (enti controllati) sia nel caso in cui il primo partecipi al capitale sociale con una quota non maggioritaria, ma disponga di altri poteri di ingerenza, legati a rapporti contrattuali o alla possibilità di nominare gli organi di amministrazione. Si parla a tale proposito di società controllate o, se diversi dalle società, di enti di diritto privato in controllo pubblico. Nel caso in cui l'ente sovraordinato abbia soltanto una partecipazione nel capitale dell'ente senza potere di ingerenza o di nomina dei rappresentanti si parla genericamente di enti partecipati.
Il rapporto di dipendenza può consistere in particolare nell'esercizio di poteri d'informazione, di ispezione, di emanazione di atti con cui l'ente controllante stabilisce gli indirizzi gestionali dell'ente controllato. Può consistere anche nel potere di nomina o di rimozione di tutti gli amministratori o di parte di essi.
Per considerare un ente dipendente da un altro non è sufficiente l'attribuzione in capo all'ente sovraordinato di una generica potestà d'indirizzo politico-amministrativo o l'esercizio del potere di vigilanza ma è necessaria la titolarità di un potere di:
ingerenza che ponga l'ente controllante in condizione di dirigere l'ente dipendente;
verifica che l'ente subordinato agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite, sia in via generale che per ogni singolo atto;
incidere sul processo formativo della sua volontà;
influenza sul processo formativo della sua volontà.
L'ente dipendente, senza che rilevi la sua natura privatistica, si configura come strumento della volontà direttiva dell'ente sovraordinato, che resta titolare della funzione amministrativa e della responsabilità della erogazione del servizio alla collettività tramite l'azione della struttura subordinata.
Sono, quindi, dipendenti dall'amministrazione comunale tutti gli enti strumentali che, pur se dotati di personalità giuridica, autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, siano preposti a compiti che rientrano nei fini istituzionali del comune e siano, di conseguenza, soggetti all'ingerenza e alle scelte di quest'ultimo anche con riguardo alla loro costituzione e persistenza in vita.