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riconoscimento cittadinanza Jure sanguinis

Sommario

 

 

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS AGLI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO

Lo straniero, nato in uno stato che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.

La richiesta può essere presentata:

dai residenti all'estero: all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio
dai residenti in Italia: all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
Requisiti e documentazione per la presentazione della richiesta in Italia

Requisiti:

Essere discendenti di emigrati italiani all'estero i quali non abbiano perduto la cittadinanza italiana.

Essere residente nel comune cui si presenta la richiesta

Richiesta della residenza:

E’ necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe per richiedere l’iscrizione in anagrafe, dichiarando l’indirizzo di residenza ed esibendo la seguente documentazione:

  1. passaporto valido
  2. documentazione comprovante la regolarità del soggiorno in Italia, costituita:
    • per soggiorni superiori a tre mesi: originale del permesso di soggiorno rilasciato a seguito di richiesta presentata con apposito kit (da ritirare e consegnare allo Sportello Amico degli Uffici Postali)
    • per soggiorni inferiori a tre mesi: timbro/ricevuta della dichiarazione di presenza rilasciata:
      • se provenienti da paese NON aderente agli accordi di Schengen: dall’Autorità di Frontiera al momento dell’ingresso in Italia (timbro sul passaporto)
      • per coloro che provengono dall’area Schengen: dalla Questura competente per territorio, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia. (La dichiarazione può essere resa anche attraverso i gestori di alberghi/altre strutture ricettive, dove l’interessato abbia la propria dimora).
  3. Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
  4. In caso di dimora presso un nucleo familiare già residente: dichiarazione di consenso di un membro maggiorenne della famiglia (è disponibile apposita modulistica)
  5. Dichiarazione sostitutiva di notorietà, in ordine al possesso della documentazione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (è disponibile la modulistica)

L’accoglimento della domanda di residenza resta subordinato al buon esito delle verifiche eseguite dalla Polizia Comunale. In ogni caso le decisioni assunte sono comunicate/notificate per scritto.

Richiesta di riconoscimento della cittadinanza

Una volta ottenuta la residenza, è possibile presentare la richiesta di riconoscimento della Cittadinanza Italiana, documentando il possesso dei requisiti previsti con le modalità indicate di seguito.

La richiesta (in bollo da € 16,00) e per la quale è disponibile apposita modulistica, deve essere presentata personalmente dall’interessato, non sono ammesse intermediazioni.

Devono essere prodotti:

•   tutti gli atti riferiti agli eventi di stato civile (nascita, matrimonio, morte) riguardanti la discendenza, a partire dall’Avo che lasciò l’Italia, fino al/alla richiedente.

•   certificato dell’Autorità estera competente dal quale risulti che l’Avo italiano NON acquistò la cittadinanza dello stato di emigrazione (o almeno che non la acquistò prima della nascita del figlio/a da cui il richiedente discende).

Tutti documenti dovranno essere in originale, legalizzati nelle forme previste e muniti di traduzione ufficiale nella lingua italiana, come meglio indicato di seguito.

Per ogni discendente nato all’estero, l’ufficio di Stato Civile acquisirà, dall’ Autorità Consolare Italiana nello stato/i estero/i competente/i, attestazione/certificazione che la persona in questione NON ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Nel caso questa documentazione venga prodotta direttamente dal richiedente si procederà a verificarne l’autenticità.

Informazioni per la legalizzazione e la traduzione degli atti formati da Autorità Estere:

Fatti salvi specifici accordi/convenzioni internazionali, i documenti rilasciati dagli stati esteri, per essere giuridicamente validi in Italia devono essere legalizzati e tradotti in italiano nelle forme previste. La legalizzazione è l’attestazione ufficiale della qualità legale di chi ha apposto la propria firma su atti/certificati e dell’autenticità della sottoscrizione.

Alla legalizzazione e traduzione in lingua italiana in via generale si provvede all’estero, attraverso la rappresentanza diplomatica italiana.

I documenti rilasciati dagli stati dell’ Unione Europea aderenti all’accordo di Parigi sono esenti da legalizzazione, mentre i documenti rilasciati all’estero dai paesi aderenti alla convenzione dell’Aja[i] sono sottoposti alla forma semplificata de “l’Apostille” (timbratura quadrata attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’autorità rilasciante). I documenti esenti da legalizzazione o, sui quali sia stata apposta l’Apostille, possono inoltre essere tradotti all’estero da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalla stato di appartenenza o in Italia con traduzione giurata.

Chiusura procedimento

Una volta effettuato l’accertamento sul possesso dei requisiti il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Avvertenze

Il Ministero dell' Interno, nel segnalare un incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni di stato civile utilizzati nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue (sopratutto provenienti dall'America Latina) ha raccomandato ai comuni una estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione di questi documenti. Su suggerimento dello stesso Ministero si fa quindi riserva di verificare l'autenticità della documentazione prodotta, attraverso i nostri Consolati.

Termini di conclusione del procedimento

Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all’estero. I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi. Il termine previsto è di centottantagiorni.

Normativa di riferimento

- Legge 13.06.1912, n. 555 “sulla cittadinanza italiana”

- Legge 05.02.1992, n. 91 “nuove norme sulla cittadinanza”

- D.P.R. n. 572 del 12.10.1993