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Contrassegno Diversamente Abili

Richiedere / Rinnovare il Contrassegno diversamente abili

 
Contrassegno Diversamente Abili
 

 

Il contrassegno diversamente abili, a seguito della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 98/376/CE ed al conseguente Decreto del Presidente della Repubblica 151 del 30/7/2012 riferentesi al CUDE (Congresso Unificato Disabili Europeo) del 15/9/2012, è di colore azzurro, riportante la fotografia (in formato tessera) dell'interessato ed il logo serigrafato dell'UE anti-contraffazione.
Il Comando di Polizia Locale Centro Martesana rilascia il contrassegno per i cittadini residenti nei Comuni di Cassina de' Pecchi, Bussero e Pessano con Bornago. Tutte le comunicazioni vanno presentate ai Comuni di residenza (così come il ritiro).

 

Documenti obbligatori PRIMO RILASCIO (mai richiesto prima) oppure RILASCIO NUOVO CONTRASSEGNO scaduto da oltre 90 giorni:

  1. carta identità intestatario del Contrassegno - fotocopia completa fronte e retro del documento

  2. carta identità del richiedente se diverso dall'intestatario del Contrassegno fotocopia completa fronte e retro del documento

  3. n.1 fotografia “FORMATO TESSERA” dell'intestatario del contrassegno verrà apposta direttamente al contrassegno dal Personale addetto

  4. COPIA CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE RILASCIATO DALLA COMMISSIONE SANITARIA

    - certificato rilasciato, in data recente, dalla Commissione medica di prima istanza o della commissione medica locale che attesti la capacità sensibilmente ridotta di deambulazione, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10), ai sensi dell’art. 381 commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada in combinato disposto con il DPR 503 del 24/7/1996, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001

    - sono esonerati dalla visita quanti possiedono certificato rilasciato dalla Commissione d’Invalidità o certificato medico L. 104 nei quali sia barrata la voce di ciechi totali o invalidi al 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore).

    - la certificazione che attesta la capacità deambulatoria sensibilmente ridotta può essere richiesta anche al Servizio di igiene pubblica se la persona è già conosciuta dalla commissione.

    In sostituzione del certificato medico sopra indicato è valido anche il certificato della commissione invalidi se risulta barrata una delle seguenti caselle: 5, 6, 8, 9, 10, oppure se sotto il numero 12 risulta barrata una delle seguenti caselle (indipendentemente dal grado di invalidità):

    • Con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

    • Con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

  5. contrassegno scaduto da oltre 90 giorni

Documenti obbligatori RINNOVO CONTRASSEGNO scaduto DA MENO DI 90 giorni(art. 1 del D.P.R. 151/2012):

  1. carta identità intestatario del Contrassegno fotocopia completa fronte e retro del documento

  2. carta identità del richiedente se diverso dall'intestatario del Contrassegno - fotocopia completa fronte e retro del documento

  3. n.1 fotografia “FORMATO TESSERA” dell'intestatario del contrassegno - verrà apposta direttamente al contrassegno dal Personale addetto

  4. COPIA CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE RILASCIATO DALLA COMMISSIONE SANITARIA

    - certificato rilasciato, in data recente, dalla Commissione medica di prima istanza o della commissione medica locale che attesti la capacità sensibilmente ridotta di deambulazione, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10), ai sensi dell’art. 381 commi 2 e 3 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada in combinato disposto con il DPR 503 del 24/7/1996, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001.

    - sono esonerati dalla visita quanti possiedono certificato rilasciato dalla Commissione d’Invalidità o certificato medico L. 104 nei quali sia barrata la voce di ciechi totali o invalidi al 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore).


    - la certificazione che attesta la capacità deambulatoria sensibilmente ridotta può essere richiesta anche al Servizio di igiene pubblica se la persona è già conosciuta dalla commissione.

    - In sostituzione del certificato medico sopra indicato è valido anche il certificato della commissione invalidi se risulta barrata una delle seguenti caselle:
5, 6, 8, 9, 10, oppure se sotto il numero 12 risulta barrata una delle seguenti caselle (indipendentemente dal grado di invalidità):

    • Con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

    • Con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

  5. CERTIFICAZIONE MEDICA DEL PROPRIO MEDICO CURANTE che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno